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PETRACHI – ROMA – LA BATTAGLIA CONTINUA – PROSSIMA UDIENZA 15 GENNAIO 2021

  • storiescomode
  • 16 dic 2020
  • Tempo di lettura: 3 min

Si è tenuta nella giornata del 14 Dicembre 2020 alle ore 13,00 la terza udienza innanzi il Giudice del Lavoro del Tribunale del Lavoro Dr. Paolo Mormile, relativa al giudizio instaurato da Gianluca Petrachi, ex Direttore Sportivo della Roma assunto da Pallotta nel Luglio 2019, in danno della Roma teso ad ottenere provvedimento che dichiari l’illegittimità del licenziamento comminato dalla società giallorossa al dirigente salentino lo scorso 3 Luglio.

Ricordiamo ancora una volta che all’udienza precedente del 4 Novembr

e il Giudice aveva avanzato alle parti una proposta transattiva rinviando al 26 Novembre proprio per consentire alle stesse parti di trovare un accordo sulla base di tale proposta.

All’udienza del 26 Novembre scorso la Roma, assistita dall’Avvocato Mazzamauro dello studio Tonucci e Petrachi rappresentato e difeso invece dagli Avvocati Filippo Aiello, Sara Agostini e Paolo Rodella non erano però riusciti a trovare alcun tipo di accordo e così il Giudice si era riservato sulla ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.

Nel pezzo precedente avevamo provato a far capire (si spera) ai gentili lettori e lettrici cosa fosse accaduto realmente nel giudizio: il Giudice, preso atto che tra le parti non esisteva la possibilità di risolvere la controversia attraverso un accordo transattivo, si era visto costretto a dare ulteriore impulso al giudizio e pertanto a riservarsi sulla ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle parti nei rispettivi atti introduttivi.

Sulla scorta di un antico brocardo secondo cui chiunque intenda far valere un proprio diritto in sede giudiziaria deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, sul buon Petrachi, che è parte ricorrente, incombe l’onere di dimostrare che il provvedimento di licenziamento adottato dalla sua ex Società ovvero la Roma il 3 Luglio scorso è illegittimo e per fare ciò deve necessariamente avvalersi dei cosiddetti “mezzi istruttori” ovvero dei mezzi di prova che l’ordinamento mette a disposizione dei cittadini allorquando intendono portare in un aula di giustizia le proprie rivendicazioni.

Tali mezzi possono essere rappresentati da una prova per testi attraverso cui il ricorrente (nel caso di specie Gianluca Petrachi) può provare, attraverso l’escussione dei testimoni, determinate circostanze atte a dimostrare l’illegittimità del licenziamento ovvero un interrogatorio formale con cui il legale rappresentate della società resistente (nel caso di specie la Roma) può essere chiamato a deporre sulle medesime circostanze di cui sopra.

Ricordiamo ancora una volta che i procedimenti caratterizzati dal cosiddetto rito del lavoro sono molto più snelli rispetto a quelli del rito ordinario in quanto ciascuna parte è tenuta, a pena di inammissibilità, a mettere subito sul tavolo tutte le carte di cui si dispone: pertanto sia Petrachi che la Roma hanno dovuto, nei rispettivi atti introduttivi (ricorso per Petrachi e comparsa di risposta per la Roma) articolare i mezzi istruttori indicando i testi di cui si chiedeva l’escussione e le circostanze su cui avrebbero dovuto deporre.

Il Giudice, all’udienza del 26 Novembre scorso, preso atto quindi della impossibilità di un accordo conciliativo tra le parti, si era quindi dovuto riservare sulla ammissione dei mezzi istruttori articolati dalle rispettive parti nei propri atti introduttivi e quindi, con un successivo provvedimento, a scioglimento della riserva, ha ammesso i suddetti mezzi di prova tanto è vero che ha rinviato all’udienza del 15 Gennaio 2021 alle ore 15,00 per escutere i testi indicati dalle parti a sostegno delle rispettive linee difensive.

Siamo quindi tenuti a rettificare ancora una volta le tante notizie che erano apparse all’indomani dell’udienza del 26 Novembre scorso sugli organi di stampa secondo cui il Giudice avrebbe scelto di non pronunciarsi immediatamente: egli è difatti tenuto, e lo ribadiamo nuovamente, secondo le norme del codice di procedura civile, dapprima a valutare la possibilità di un accordo transattivo tra le parti, di poi a esprimersi sui mezzi istruttori articolati dalle stesse parti.

Ricordiamo altresì nuovamente, come si legge dalla relazione finanziaria annuale per l'esercizio chiuso al 30 giugno 2020, che il rischio di soccombenza da parte della Roma è stato ritenuto "possibile" e che la stessa società imputa a Petrachi condotte non improntate al principio di professionalità tenute durante il periodo del lockdown.

Vi aggiorneremo sugli sviluppi del giudizio.

BRUNO IANNIELLO

 
 
 

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