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LE MOTIVAZIONI DEL COLLEGIO DI GARANZIA SUL CASO JUVE – NAPOLI.

  • storiescomode
  • 7 gen 2021
  • Tempo di lettura: 6 min

Qualche settimana fa il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni adito dalla Società Calcio Napoli al fine di ottenere l’annullamento della decisione emessa il 13 Novembre scorsa dalla Corte di Appello Sportiva Nazionale I Sezione che aveva confermato la decisione del Giudice Sportivo con cui era stato decretato lo 0-3 a favore della Juventus e la penalizzazione di un punto in classifica per i partenopei, aveva sovvertito tale ultimo verdetto restituendo quindi il punto al Napoli con la consequenziale necessità di disputare il match fra gli azzurri e i bianconeri.

Non erano state rese note le motivazioni dell’organo di giustizia sportivo che invece sono state pubblicate sul sito del Coni solo pochi minuti fa.

Ricorderete che la Corte di Appello Sportiva aveva motivato la sua decisione ritenendo che la Società Calcio Napoli avesse violato il principio cardine ribadito più volte anche dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni in un caso analogo (decisione n. 56/2018) ovvero che “ il fine ultimo dell’ordinamento sportivo è quello di valorizzare il merito sportivo, la lealtà, la probità ed il sano agonismo”.

La Corte di Appella affermava altresì che il Napoli aveva violato tale principio precostituendosi un alibi per non giocare la partita con la Juventus e ricordiamo che la tesi difensiva del Napoli era fondata sul principio della causa di forza maggiore per cui non vi era stata volontà di non disputare il match contro la Juve quanto l’impossibilità di recarsi a Torino sulla scorta delle disposizioni emanate dall’ASL che imponevano ai calciatori il rigoroso divieto di spostarsi dalla Campania per motivi sanitari.

La Corte, sulla scorta della corposa documentazione acquisita, si era chiesta per quale motivo il Napoli avesse chiesto lumi all’ASL Napoli 1 in merito all’ applicazione di un protocollo che è quello della FIGC e che già altre volte, in precedenza, la stessa società partenopea aveva rispettato senza alcun problema e non riusciva a comprendere il perché la società azzurra avesse più volte sollecitato le autorità sanitarie prima del match con la Juve allo scopo di ottenere continui chiarimenti su come comportarsi in vista della gara con i bianconeri e soprattutto chiariva che solo con nota del 4 Ottobre 2020 pervenuta alle 14,30 la ASL Napoli 2 Nord comunicava l’impossibilità per la squadra azzurra di recarsi in Piemonte per motivi sanitari.

La Corte chiariva altresì che già nel pomeriggio del 3 Ottobre, la Società Calcio Napoli, autonomamente ed in assenza di qualsivoglia causa che impedisse la partenza, aveva provveduto a disdire il volo charter per Torino e tale condotta, sempre secondo l’organo di giustizia di secondo grado, concretava la volontà di non disputare il match contro i bianconeri.

Altro elemento che aveva indispettito la Corte era stato quello delle numerose interlocuzioni avvenute tra la società Calcio Napoli e gli Uffici di Gabinetto della Regione Campania dei quali non si era compreso il coinvolgimento atteso che trattasi di Uffici che svolgono un ruolo di diretta collaborazione con il Presidente della Giunta Regionale ma che non dispongono di competenze né cognizioni di carattere sanitario e secondo l’organo di giustizia le pressioni esercitate dal Napoli anche su di un organismo di carattere politico erano tese ad ottenere l’autorizzazione del Dipartimento Prevenzione dell’Asl a non recarsi a Torino.

Le motivazioni depositate dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni fanno luce su di una serie di aspetti che evidentemente non erano stati vagliati a sufficienza dalla Corte di Appello Sportiva.

Il primo aspetto è legato alla circostanza che all’epoca dei fatti era vigente il Protocollo FIGC del 28 settembre 2020 che richiamava espressamente la Circolare del Ministero della Salute n. 21463 del 18 giugno 2020, avente ad oggetto «Modalità attuative della quarantena per i contatti stretti dei casi COVID-19»

Il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, alla pag. 11 del provvedimento commentato statuisce, alla luce di quanto sopra, quanto segue: “Ebbene, la valutazione dei giudici endofederali non tiene conto, in generale, del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio di gerarchia delle fonti”.

Pertanto, doveva trovare applicazione la detta circolare quale ultima prevede, al settimo comma, che “Il Dipartimento di prevenzione può prevedere che, alla luce del citato parere del 12 giugno 2020 n. 88 del Comitato tecnico scientifico nominato con ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, alla quarantena dei contatti stretti possa far seguito, per tutto il “gruppo squadra”, l’esecuzione del test, con oneri a carico delle società sportive, per la ricerca dell’RNA virale, il giorno della gara programmata, successiva all’accertamento del caso confermato di soggetto Covid-19 positivo, in modo da ottenere i risultati dell’ultimo tampone entro 4 ore e consentire l’accesso allo stadio e la disputa della gara solo ai soggetti risultati negativi al test molecolare”.

State bene attenti, trattasi di facoltà e non di obbligo tanto è vero il Dipartimento ha agito in modo del tutto opposto, esercitando la diversa prerogativa riconosciuta dalla legge la quale, attraverso la Circolare richiamata, in specie al comma 6, prevede: In particolare, l'operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente:

- provvede, nei confronti dei contatti stretti, alla prescrizione della quarantena per 14 giorni successivi all'ultima esposizione, e informa il Medico di Medicina Generale o il Pediatra di Libera Scelta da cui il contatto è assistito anche ai fini dell’eventuale certificazione INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020). In caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, procede a rilasciare una dichiarazione indirizzata all’INPS, al datore di lavoro e al medico di medicina generale o al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica il contatto è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine;

- per quanto riguarda l’attività agonistica di squadra professionista, nel caso in cui risulti positivo un giocatore ne dispone l’isolamento ed applica la quarantena dei componenti del gruppo squadra che hanno avuto contatti stretti con un caso confermato.

Il Dipartimento di prevenzione dell’Asl, nel caso di specie, ha quindi disposto l’isolamento del giocatore positivo al Covid applicando la quarantena dei componenti del gruppo di squadra e secondo il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni lo ha fatto attraverso le due note rispettivamente del 3 ottobre 2020, ore 16.53 (con la quale la ASL Napoli 1, ricevuti i dati dall’indagine epidemiologica, provvedeva a formalizzare l’indicazione dei contatti stretti relativi al caso accertato di infezione Sars - Covid, ricordando la necessità dell’isolamento domiciliare degli stessi) e del 3 ottobre 2020, n. 14450, delle 16.03 della ASL Napoli 2 (che chiariva la necessità di isolamento fiduciario domiciliare per 14 giorni).

Le due richiamate note, sempre secondo il Collegio di Garanzia, integrano del tutto i requisiti richiesti dal comma 6 della Circolare 18 giugno 2020 e rappresentano, pertanto, gli atti oggettivamente impeditivi dell’attività cui sarebbe stata tenuta la SSC Napoli in applicazione della normativa federale.

Quegli atti rappresentano il c.d. factum principis, che hanno impedito la prestazione della SSC Napoli, sia perché entrambi sono atti amministrativi di fonte superiore rispetto alle norme federali, che cedono di fronte ai medesimi, sia perché applicativi di una Circolare emergenziale del Ministero della Sanità, sia perché coerenti proprio con il procedimento previsto dal comma 6 della richiamata Circolare.

Ne discende che le richieste di informazioni e chiarimenti indirizzate anche al Gabinetto politico del Presidente della Giunta Regionale Campana, lungi dall’essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere all’obbligo rimesso, hanno invece rappresentato la diretta applicazione della richiamata Circolare che è l’atto normativo gerarchicamente superiore rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con il medesimo.

Il Collegio termina la parte motiva del suo provvedimento affermando che le ulteriori considerazioni della Corte di Appello Sportiva sul nuovo Protocollo FIGC del 30 ottobre 2020, che ha reso “obbligatoria” anziché “facoltativa” la deroga della trasferta in bolla, prevedendo l’effettuazione dei tamponi il giorno della partita per il gruppo squadra, non possono assumere alcun rilievo anche perché inapplicabili in quanto successivo agli eventi.

Riteniamo le motivazioni offerte dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni del tutto coerenti con l’impianto normativo vigente.

Esiste una gerarchia delle fonti nel nostro ordinamento per cui, in caso di conflitto tra norme, trovano applicazione quelle scaturenti da fonte gerarchicamente sovraordinata e nel caso di specie è fuori di dubbio che le disposizioni contenute in una circolare del Ministero della Salute richiamate del resto dallo stesso protocollo FIGC, debbano trovare applicazione rispetto a quanto contemplato dallo stesso protocollo.

Ricordiamo altresì che all’epoca de fatti era vigente il protocollo FIGC del 28 Settembre 2020 e certamente non poteva trovare applicazione il successivo protocollo del 30 Ottobre che, come tutti sanno, sulla scorta di un principio acclarato nel nostro ordinamento (irretroattività della legge), può essere invocato solo per le fattispecie successive alla sua entrata in vigore.

La società Calcio Napoli ha solo applicato le norme esistenti ed ha disdetto il volo charter per Torino quando ha ricevuto contezza della impossibilità oggettiva di effettuare la trasferta.

Si potrà poi discutere delle norme e della loro logicità ma credo che tutte le discussioni sulla moralità o meno di determinate condotte, sia pure residuali, debbano considerarsi necessariamente caducate alla luce del provvedimento commentato.

BRUNO IANNIELLO





 
 
 

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