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E TRE

  • storiescomode
  • 11 mar 2021
  • Tempo di lettura: 3 min

Un vecchio proverbio dice che non c’è due senza tre e si sa che i che i vecchi adagi difficilmente falliscono ed ecco quindi giungere, non del tutto inaspettata per la verità, dopo la sentenza del Giudice di Pace di Frosinone Dr. Manganiello emessa lo scorso Luglio e la famosa ordinanza resa dal Tribunale di Roma, un altro provvedimento reso questa volta dal Tribunale penale di Reggio Emilia in data 27.01.2021 e precisamente dal GUP del locale Tribunale attraverso cui è stata assolta nonostante la falsa autocertificazione una coppia che in pieno lockdown e in zona rossa, era uscita di casa in assenza di una valida causa di giustificazione anzi fornendo ai Carabinieri che li aveva fermati una ragione del tutto inventata e fasulla.

I due erano avevano esibito un’autocertificazione in cui c’era scritto che la donna doveva fare delle analisi urgenti e l’uomo, un suo amico, la stava accompagnando.

I militari dell’Arma avevano successivamente accertato che non si erano mai recati in ospedale pertanto erano stati denunciati entrambi e finiti sotto processo per il reato di falso ideologico in atto pubblico che prevede una pena fino a due anni di reclusione.

Entrambi sono stati assolti «perché il fatto non costituisce reato».

Vi chiederete il perchè atteso che il falso era conclamato: è presto detto in quanto nelle motivazioni, il giudice afferma che il reato non è configurabile in quanto si tratta di un «falso inutile».

Ricordiamo che trattasi del primo Dpcm emanato in data 8 marzo 2020 che contemplava un divieto generalizzato di spostamento sul territorio nazionale: il provvedimento emanato dal GUP di Reggio Emilia Dott. Dario De Luca, emesso in Camera di Consiglio a seguito sulla richiesta di emissione del decreto penale di condanna avanzata dal Pubblico Ministero, spiega ancora una volta che, secondo la Costituzione, le limitazioni alla libertà personale possono avvenire solo in base ad un atto dell’autorità giudiziaria e non possono essere disposte da un atto amministrativo, quale è il Decreto emanato dal presidente del Consiglio.

Il Giudice ribadisce inoltre un altro principio altrettanto inderogabile espresso dalla nostra Legge fondamentale per cui le restrizioni devono essere disposte «nei casi e modi previsti dalla legge» e dunque non con limitazioni generalizzate e assolute della libertà personale come invece si è verificato, spiega lo stesso magistrato, con «l’obbligo della permanenza domiciliare disposto nei confronti di una pluralità indeterminata di cittadini».

Secondo quanto statuisce il Giudice, quindi, il primo Dpcm emesso in data 8 Marzo 2020 deve considerarsi del tutto incostituzionale in virtù della sua contrarietà la contrarietà sia all’articolo 13 della Costituzione, che vieta le limitazioni alla libertà personale, sia all’articolo 16 della Carta, che sancisce una libertà di circolazione che l’autorità amministrativa non può limitare neanche quando si esprime al suo livello massimo di governo, cioè attraverso il presidente del Consiglio dei ministri.

Il Magistrato afferma quindi nessun cittadino può essere «costretto a sottoscrivere un’autocertificazione incompatibile con lo stato di diritto del nostro Paese e dunque illegittima».

Ricordiamo altresì che il giudice non ha dovuto ricorrere alla Consulta ovvero alla Corte Costituzionale (non essendo il Dpcm una legge) e pertanto ha semplicemente «disapplicato» l’atto amministrativo per illegittimità costituzionalmente rilevante.

Caducata quindi la norma che prescriveva il divieto di spostamento in quanto del tutto contraria alla nostra cara Costituzione anche la falsa rappresentazione dei motivi contenuti nell’autocertificazione risulta «priva di rilevanza offensiva» e, dunque, scriminata.

In parole povere non esiste alcun obbligo di compilare l’autocertificazione in quanto la norma che lo contempla è un atto regolamentare che non può contrastare con la norma primaria della Costituzione: pertanto anche chi dichiara il falso non commette alcun reato.

Il Giudice distingue inoltre la libertà di circolazione dalla libertà personale: i limiti della libertà di circolazione attengono a luoghi specifici il cui accesso può essere precluso, perché ad esempio pericolosi quando invece il divieto di spostamento non riguarda i luoghi, ma le persone allora la limitazione si configura come vera e propria limitazione della libertà personale.

Certamente quando il divieto di spostamento è assoluto, come nella specie, in cui si prevede che il cittadino non può recarsi in nessun luogo al di fuori della propria abitazione è indiscutibile che si versa in chiara e illegittima limitazione della libertà personale che lo ricordiamo ancora una volta può essere disposta solo da un Giudice con un provvedimento fondato su di una normativa di rango primario.

Trattasi di un provvedimento importante perché ancora una volta pone l’accento su questioni che ancora oggi rappresentano un vulnus per la nostra democrazia: esistono diritti e libertà che non possono essere calpestati neppure in nome di una emergenza sanitaria che oramai dura da più di un anno le cui cause così come le conseguenze nefaste non possono sempre ricadere sugli esausti cittadini.

BRUNO IANNIELLO




 
 
 

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